Guida ai servizi - Comune di Longiano (FC)

Guida ai servizi - Comune di Longiano (FC)

INDICE DEI SERVIZI SELEZIONATI:

  1. Tessera elettorale
  2. Richiesta di residenza in Convivenza anagrafica
  3. Pubblicazione di matrimonio (cittadini stranieri)
  4. Pubblicazione di Matrimonio
  5. Iscrizione anagrafica (immigrazione) / Cambio di abitazione
  6. Iscrizione all'albo di Presidente di seggio elettorale
  7. Iscrizione all'albo degli scrutatori
  8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  9. Certificati anagrafici storici
  10. Certificati anagrafici
  11. Carta d'identità elettronica (CIE)
  12. Autocertificazione (dichiaraz.sostitutiva di certificazione)
  13. Anagrafe italiani residente all'estero (A.I.R.E.)

Tessera elettorale

Cos'è:
Il documento personalizzato che ogni elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali La tessera viene consegnata all'indirizzo dei nuovi elettori tramite incaricati comunali. In caso di cambio all'interno del territorio comunale viene consegnato un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati, da incollare sulla tessera negli appositi spazi. Se la tessera si deteriora il cittadino può chiedere un duplicato, riconsegnando quella in suo possesso. In caso di furto o smarrimento occorre presentare compilata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presso l'ufficio elettorale
Chi può richiederlo:
Ogni elettore del Comune di Longiano E' possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari, presentandosi presso l'ufficio elettorale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati
Modalità di Attivazione:
A domanda
Tempi:
Nuove tessere ed aggiornamenti ogni sei mesi. In occasione delle elezioni e/o referendum in tempo reale nella settimana antecedente la data delle elezioni
Validità documentazione rilasciata:
La tessera è valida per diciotto consultazioni
Spese a carico dell'utente:
Nessuna

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Servizio Elettorale

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Servizio Elettorale

Richiesta di residenza in Convivenza anagrafica

Cos'è:
La convivenza è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione di convivenza.
Chi può richiederlo:
Il Responsabile della convivenza presenta la domanda di iscrizione anagrafica allo Sportello Dedicato Anagrafe del Comune per i suoi ospiti che si trasferiscono nella convivenza stessa e vi fissano la propria dimora abituale (il trasferimento deve essere già avvenuto o concomitante alla richiesta)
Modalità di Attivazione:
A domanda
Documenti da presentare:
1) documento di identificazione in corso di validità del Responsabile della Convivenza che deve sottoscrivere il modulo 2) documento di identificazione dei componenti maggiorenni che si trasferiscono. 3) modulo dichiarazione di residenza compilato (disponibile in questa pagina). La suddetta documentazione va presentata allo Sportello Anagrafe o inviata agli indirizzi indicati per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante. d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo dichiarazione di residenza resa dal Responsabile Convivenza

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Anagrafe

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe

Pubblicazione di matrimonio (cittadini stranieri)

Cos'è:
Informazioni per i cittadini non italiani in merito alla Documentazione da prosurre per la celebrazione del Matrimonio con richiesta di pubblicazioni
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
1) Documento di identità valido 2) Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura a Forlì (munirsi di marca da bollo di €. 16,00) Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) - Il Nulla-Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B.: Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero) - Qualora nel Nulla-Osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiano all'estero e tradotto con certificato del proprio Consolato in Italia su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale - Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l'autorizzazione del Tribunale di Forlì - Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità
Note:
Per i cittadini extracomunitari presentare la documentazione di essere regolarmente soggiornanti in Italia mediante esibizione di: permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'unione Per i soggiorni di breve durata non è chiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso ovvero dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art.109 del R.D. n.733/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire: a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire: a) il visto d'ingresso

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato civile

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato civile

Pubblicazione di Matrimonio

Cos'è:
Pubblicazione di Matrimonio
Chi può richiederlo:
Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio: 1) cittadini italiani di cui almeno uno sia residente a Longiano 2) cittadini residente o non residenti ma che contraggono matrimonio con un cittadino italiano o straniero residente a Longiano
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Preliminarmente occorre munirsi di un documento d'identità e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'art. 86 del codice civile. Occorre poi: - fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata - chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile - chi intende sposarsi (vedovo o divorziato o per matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti di Stato Civile e di Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati - Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia trascritto in un Comune italiano La documentazione viene acquisita d'ufficio previa indicazione da parte dei nubendi dell'amministrazione competente a rilasciarli
Tempi:
Termini della Pubblicazione (8 giorni + 3) Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà: 1) certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco 2) autorizzazione per il Ministro di Culto Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda "Celebrazione Matrimonio Civile". Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall'ottavo giorno di pubblicazione
Spese a carico dell'utente:
- marca di bollo da € 16,00 per l'atto di pubblicazione - marca da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente fuori Longiano
Documenti da presentare:
Il giorno dell'appuntamento per la pubblicazione del matrimonio: - devono presentarsi muniti di un documento valido d'identità (possibilmente la carta d'identità) e del Codice Fiscale - per il matrimonio cattolico produrre la richiesta di un Parroco di Longiano - per i culti ammessi, produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano escluso alcuni culti per cui è necessario chiedere informazioni più dettagliate - il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni di Bologna - la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale di Forlì - la donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra - per i richiedenti cha siano parenti, affini tra loro (zio/a – nipote, cognato/a, ecc.), (art.87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio
Note:
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE: la scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art.162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art.30 legge 228/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso - all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile - al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.) Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta pubblicazioni di matrimonio

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Stato civile

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Stato civile

Iscrizione anagrafica (immigrazione) / Cambio di abitazione

Cos'è:
L'art.5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Per dichiarazione anagrafica si intende: - iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune - iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero - cambio di abitazione all'interno del comune - emigrazione all'estero Le dichiarazioni anagrafiche sono rese attraverso la compilazione della modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno (disponibile su questa pagina) che potranno essere inoltrate all'Ufficio Anagrafe scegliendo una delle seguenti modalità (art.38 del DPR n.445/2000): - direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del comune di residenza - per raccomandata indirizzata a: Comune Longiano - Ufficio Anagrafe – P.zza Tre Martiri, 8 – 47020 Longiano (FC); - per via telematica al seguente indirizzo e-mail: comune.longiano@cert.provincia.fc.it Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena l'irricevibilità della stessa, copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la documentazione indicata nell'allegato A) del sito del Ministero dell'Interno (disponibile su questa pagina) Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la documentazione indicata nell'allegato B) del sito del Ministero dell'Interno (disponibile su questa pagina)
Chi può richiederlo:
Cittadini italiani o stranieri
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, sempre entro 45 giorni, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, (silenzio – assenso). Dal momento della registrazione della pratica il cittadino può ottenere i certificati di residenza e stato di famiglia, mentre soltanto dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione (in caso di immigrazione da altro comune) si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Documenti da presentare:
1) Copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 2) Documentazione inerente il titolo di possesso dell’abitazione (rogito notarile o contratto di affitto/comodato registrato) regolarmente sottoscritta da tutte le parti interessate; nell’eventualità che il richiedente la residenza non sia proprietario o affittuario/comodatario, dovrà obbligatoriamente produrre il modulo di consenso alla residenza e di regolare occupazione dell’abitazione sottoscritto dal/i proprietario/i accompagnato da copia di documento valido. 3) Dati della patente italiana e dei libretti di circolazione con le targhe dei veicoli immatricolati in Italia (autovetture, motocicli, ciclomotori, rimorchi) 4) Codice Fiscale. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B). In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all’assenso del genitore che non si trasferisce.
Note:
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI: in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Inoltre, l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione, alle autorità di pubblica sicurezza, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Nel caso di non rispondenza tra la dichiarazione e lo stato di fatto, verrà effettuato il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti.
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo dichiarazione assenso trasferimento minore
Modulo assenso proprietario di immobile
Allegato A_cittadini extracomunitari
Allegato B_cittadini comunitari
Modulo dichiarazione di residenza resa dal Responsabile Convivenza
Dichiaraz.assenso ingresso nel nucleo famigliare
Cambio residenza (immigrazione) - Modulo generico
Cambio residenza (immigrazione) - Extracomunitario
Cambio residenza (immigrazione) - Estero comunitario

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Anagrafe

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe

Iscrizione all'albo di Presidente di seggio elettorale

Cos'è:
E' l'elenco delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, costituito dai nominativi di coloro che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti di legge In occasione di elezioni e/o referendum i Presidenti di seggio vengono nominati dalla Corte d'Appello di Bologna fra coloro che sono iscritti all'Albo VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE Fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale. La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata entro il 31 dicembre con le stesse modalità della domanda di iscrizione
Chi può richiederlo:
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune Sono esclusi dalle funzioni di Presidente: - i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti - gli appartenenti a Forze Armate in servizio - i medici delle AUSL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti - i segreterai comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione - coloro che. alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Presentando domanda entro il mese di ottobre, su apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio demografici
Tempi:
Presentando domanda entro il mese di ottobre, su apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio demografici
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta iscrizione albo Presidenti di seggio

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Servizio Elettorale

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Servizio Elettorale

Iscrizione all'albo degli scrutatori

Cos'è:
L'albo degli scrutatori è l'elenco delle persone idonee all'ufficio scrutatori di segio elettorale, costituto dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In occasione di elezioni e/o referendum gli scrutatori necessari vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale fra gli iscritti all'Albo. L'iscrizione è valida fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale. La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità della domanda di iscrizione
Chi può richiederlo:
Sono idonei gli elettori del Comune di Longiano che hanno assolto agli obblighi scolastici ESCLUSIONI: Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti - gli appartenenti a Forze Armate in servizio - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti - i segretari comunali e i dipendenti del Comune, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comuale - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione - coloro che, abbiano superato il settantesimo anno di età
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Mediante domanda entro il mese di novemre di ogni anno su modulo disponibile presso gli uffici Demografici. L'iscrizione decorre dal gennaio dell'anno successivo alla richiesta
Tempi:
Entro il mese di novembre di ogni anno su modulo disponibile presso gli uffici Demografici. L'iscrizione decorre dal 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta iscrizione albo scrutatori di seggio

Responsabile del procedimento

Responsabile

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ufficio
Servizio Elettorale

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Servizio Elettorale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Cos'è:
E' la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità di cui egli ne sia a diretta conoscenza, riguardanti se stesso o terze persone. Le dichiarazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate. Quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo pari ad € 16,00. Attenzione: il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è invitato a regolarizzare o completare la dichiarazione resa, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste per la falsa dichiarazione e la decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Chi può richiederlo:
Persone maggiorenni non interdette, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia.
A chi è destinato:
La dichiarazione può avere come destinatario finale una Pubblica Amministrazione, il Gestore Concessionario Pubblico Servizio o anche il privato che vi consenta.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Dichiarare su modello prestampato fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e sottoscriverli davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Validità documentazione rilasciata:
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
Spese a carico dell'utente:
Per l'autentica della firma nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà che prevedono il bollo è necessario: marca da bollo da €uro 16 (da acquistare preventivamente) ed €uro 0,52 per diritti di segreteria.
Documenti da presentare:
Documento di riconoscimento del dichiarante
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà_da rendere alla P.A.
Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà_eredi
Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà_da rendere a soggetti diversi dalla P.A.

Responsabile del procedimento

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Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

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Ufficio
Anagrafe

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe

Certificati anagrafici storici

Cos'è:
Sono certificati che attestano situazioni anagrafiche pregresse ( es: stati di famiglia riferiti ad una certa data, storici, originari, certificati storici di residenza, ecc.) e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente. In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi, l’interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un’autocertificazione.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Occorre presentarsi all' Ufficio Anagrafe. I certificati possono essere rilasciati a seguito di motivata richiesta scritta dell’interessato oppure di persona da questi incaricata, previa presentazione di apposita delega firmata e unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. La richiesta può essere presentata altresì da persone che dimostrino di aver un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dalla legge, secondo le norme che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela della riservatezza.
Tempi:
I tempi di erogazione del servizio dipendono dal tipo di certificato richiesto e dalle richieste giacenti presso l’Ufficio. Il temine massimo per la conclusione del procedimento è comunque di 30 giorni.
Validità documentazione rilasciata:
I certificati in oggetto hanno validità illimitata (ovviamente alla data a cui si riferiscono)
Spese a carico dell'utente:
Diritti di segreteria di € 5,16 per ogni nominativo certificato se il rilascio del certificato è in bollo (in tal caso produrre marca da bollo da € 16,00). I diritti sono di € 2,58 per ogni nominativo certificato se il rilascio è in esenzione da bollo.
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta certificazioni anagrafiche e di stato civile

Responsabile del procedimento

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Ufficio
Anagrafe

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe

Certificati anagrafici

Cos'è:
I certificati sono degli atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status. Vengono rilasciati sia ai cittadini residenti all´A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) che a quelli iscritti all' A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
Chi può richiederlo:
I certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia) e quelli di stato civile (certificati ed estratti di nascita, matrimonio, morte) vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, se riferiti all’ interessato o ai familiari e parenti. Qualora sia richiesto un certificato di una persona estranea alla famiglia anagrafica del richiedente è necessario presentare la richiesta scritta su apposito modulo. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici può essere certificata con i seguenti certificati di: - cittadinanza - stato libero - risultanza anagrafica di nascita - esistenza in vita
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Per richiederli occorre: - conoscenza delle generalità della persona da certificare: cognome, nome e data di nascita - conoscenza dell'uso del certificato richiesto, per una corretta applicazione dell'imposta di bollo Occorre presentarsi agli sportelli del Servizio Anagrafe e Stato Civile. I certificati anagrafici possono essere richiesti anche per posta; in tal caso la richiesta scritta dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità, diritti di segreteria (€ 0,26 se esenti dall'imposta di bollo, € 0,52 se in bollo), eventuale marca da bollo da € 16 in base all’ uso dichiarato, busta affrancata per la risposta.
Tempi:
Immediato
Spese a carico dell'utente:
Il costo di ogni certificato è di € 0,26 se in carta libera, € 0,52 se in bollo (in tal caso produrre marca da bollo da € 16,00)
Note:
La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi. Ai sensi dell'art.5 L. 183/2011 sui certificati è apposta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Questi ultimi sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo richiesta certificazioni anagrafiche e di stato civile

Responsabile del procedimento

Responsabile

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Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini

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Ufficio
Anagrafe

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Ufficio
Anagrafe

Carta d'identità elettronica (CIE)

Cos'è:
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
Chi può richiederlo:
Le persone residenti nel Comune (italiani e stranieri), gli iscritti all’A.I.R.E.. e le persone temporaneamente dimoranti (in tal caso previo nulla osta del Comune di residenza)
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora. Per il rilascio è necessario: - La presenza del diretto interessato - Essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune - N.1 fototessera recente, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo ed occhiali - Tessera sanitaria o Codice fiscale - La vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo a partire da 180 gg. prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento - € 22,00 in contanti - In caso di furto o di smarrimento occorre presentarsi con la denuncia di furto o di smarrimento (va effettuata presso il Comando dei Carabinieri o al Commissariato di Pubblica Sicurezza) - I cittadini appartenenti all'Unione Europea devono presentare passaporto o carta di identità in corso di validità, rilasciato dallo stato di appartenenza - I cittadini extracomunitari devono presentare permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità; Per il MINORENNE: - può essere richiesta la CIE fin dalla nascita. - deve essere sempre accompagnato da almeno uno dei genitori, muniti di documenti di riconoscimento, ai fini dell'identificazione. - per il rilascio del documento valido per l'espatrio, è indispensabile l'assenso reso da entrambi i genitori che accompagnano il minore; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva l'atto di assenso, unitamente al documento di identità, presentato dal genitore che accompagna il minore. E' sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, deve anche firmare il documento. Si precisa che, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente, non sarà più possibile procedere al rilascio della carta di identità cartacea.
Tempi:
La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà indicativamente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato. La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni.
Spese a carico dell'utente:
€ 22,00
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
esclusivamente in CONTANTI
Note:
CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO: Per un elenco aggiornato dei paesi per recarsi nei quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero del Affari Esteri e dell'ACI: www.viaggiaresicuri.mae.aci.it (selesionando il Paese di proprio interesse).
Link Utili
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
Moduli Collegati al Procedimento
Istanza e atto di assenso all'espatrio di minore

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Autocertificazione (dichiaraz.sostitutiva di certificazione)

Cos'è:
Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione): il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione, sostituendo, con una propria dichiarazione, un atto amministrativo caratterizzato da certezza.
Chi può richiederlo:
I cittadini maggiorenni. Possono utilizzarla anche i cittadini dell'Unione Europea, con le stesse modalità previste per gli italiani, e gli extracomunitari limitatamente a fatti, stati i qualità personali certificabili in Italia.
A chi è destinato:
Amministrazioni pubbliche, gestori o concessionari di pubblici servizi. L' autocertificazione è estesa ai privati (ad es: banche, assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Compilare i modelli di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici. In alternativa, è sufficiente una semplice dichiarazione redatta su carta semplice, firmata dall'interessato, senza necessità di autentica della firma e senza imposta di bollo. Attenzione: il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla rispondenza della verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti.
Validità documentazione rilasciata:
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
Documenti da presentare:
Documento di riconoscimento del dichiarante
Note:
Dichiarazioni che si possono autocertificare: - data e luogo di nascita - residenza - cittadinanza - godimento dei diritti civili e politici - stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero - stato di famiglia - esistenza in vita - nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente - iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni - appartenenza a ordini professionali - titolo di studio, esami sostenuti - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica - situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsto da leggi speciali - assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto - possesso e numero del codice fiscale, della Partita IVA e dia qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria - stato di disoccupazione - qualità di pensionato e categoria di pensione - qualità di studente - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutote, di curatore e simili - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - qualità di vivenza a carico - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Moduli Collegati al Procedimento
Modulo autocertificazione (dichiaraz.sostitutiva di certificazione)
Modulo autocertificazione generica

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Anagrafe italiani residente all'estero (A.I.R.E.)

Cos'è:
L'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) è lo schedario che raccoglie i nominativi dei cittadini italiani trasferiti all'estero e di quelli che, nati e residenti all'estero, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. L'iscrizione non è obbligatoria se l'espatrio è inferiore all'anno o è avvenuto per motivi di lavoro stagionale. Con l'iscrizione si crea un legame anagrafico con il vecchio Comune di residenza che continua a poter rilasciare la carta d'identità e l'ordinaria certificazione per le elezioni ed i Referendum nazionali. Il cittadino potrà votare all'estero tramite voto per corrispondenza o esercitare l'opzione di voto in Italia nel Comune di iscrizione AIRE (elezioni del parlamento e referendum). Per agevolare il rilascio dei certificati, è tuttavia necessario avere cura di far pervenire tempestivamente al Comune italiano dove si è iscritti all'AIRE, tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti, mutamenti di cittadinanza) che si verifichino all'estero, nonché il cambiamento d'indirizzo e del nucleo familiare.
A chi è destinato:
L'iscrizione può essere effettuata: - per trasferimento della residenza dal Comune di Longiano all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi - per trasferimento dall’AIRE di altro Comune quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE del Comune di Longiano - a seguito della registrazione, presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Forlì, dell’atto di nascita avvenuta all’estero - per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all’estero.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Ogni cittadino italiano può iscriversi gratuitamente presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l’AIRE del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio. Il cittadino italiano residente all’estero per iscriversi all’AIRE può: - fare domanda all'ufficio AIRE del Comune di ultima residenza in Italia e confermare obbligatoriamente con una dichiarazione al Consolato di competenza, entro 90 giorni dal trasferimento, la propria presenza all'estero. L'iscrizione all'AIRE non diviene infatti effettiva fino alla conferma da parte del Consolato italiano del paese estero di trasferimento - presentare domanda direttamente al Consolato competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero. Il Consolato provvede poi al successivo inoltro della documentazione al Comune di provenienza. L'iscrizione comporta la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente. Tutti gli eventi della persona devono essere comunicati al Consolato competente per il successivo aggiornamento dell'AIRE comunale (nascita di un figlio, matrimonio, cambiamento di città estera di residenza e di indirizzo, creazione di nuova famiglia o decesso di un familiare)
Documenti da presentare:
1) Richiesta da presentare presso il Consolato italiano all'estero ove si è deciso di abitare, o all'Ufficio AIRE del Comune di residenza (in quest'ultimo caso ci si dovrà comunque recare al Consolato italiano per confermare la dichiarazione resa in Comune) 2) Documento di riconoscimento

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