Pubblicazione di matrimonio (cittadini stranieri) Area / Servizio : Servizi Demografici / Settore Servizi Demografici Cos'è: Informazioni per i cittadini non italiani in merito alla Documentazione da prosurre per la celebrazione del Matrimonio con richiesta di pubblicazioni Modalità di Attivazione: A domanda Come si richiede : 1) Documento di identità valido 2) Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura a Forlì (munirsi di marca da bollo di €. 16,00) Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) - Il Nulla-Osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B.: Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero) - Qualora nel Nulla-Osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiano all'estero e tradotto con certificato del proprio Consolato in Italia su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale - Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l'autorizzazione del Tribunale di Forlì - Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità Note: Per i cittadini extracomunitari presentare la documentazione di essere regolarmente soggiornanti in Italia mediante esibizione di: permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'unione Per i soggiorni di breve durata non è chiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso ovvero dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art.109 del R.D. n.733/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire: a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno Lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire: a) il visto d'ingresso Responsabile del procedimento Responsabile Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Ufficio Stato civile Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio Stato civile
Pubblicazione di Matrimonio Area / Servizio : Servizi Demografici / Settore Servizi Demografici Cos'è: Pubblicazione di Matrimonio Chi può richiederlo: Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio: 1) cittadini italiani di cui almeno uno sia residente a Longiano 2) cittadini residente o non residenti ma che contraggono matrimonio con un cittadino italiano o straniero residente a Longiano Modalità di Attivazione: A domanda Come si richiede : Preliminarmente occorre munirsi di un documento d'identità e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, così come richiesto dall'art. 86 del codice civile. Occorre poi: - fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata - chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile - chi intende sposarsi (vedovo o divorziato o per matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti di Stato Civile e di Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati - Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia trascritto in un Comune italiano La documentazione viene acquisita d'ufficio previa indicazione da parte dei nubendi dell'amministrazione competente a rilasciarli Tempi: Termini della Pubblicazione (8 giorni + 3) Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà: 1) certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco 2) autorizzazione per il Ministro di Culto Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda "Celebrazione Matrimonio Civile". Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall'ottavo giorno di pubblicazione Spese a carico dell'utente: - marca di bollo da € 16,00 per l'atto di pubblicazione - marca da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente fuori Longiano Documenti da presentare: Il giorno dell'appuntamento per la pubblicazione del matrimonio: - devono presentarsi muniti di un documento valido d'identità (possibilmente la carta d'identità) e del Codice Fiscale - per il matrimonio cattolico produrre la richiesta di un Parroco di Longiano - per i culti ammessi, produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano escluso alcuni culti per cui è necessario chiedere informazioni più dettagliate - il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni di Bologna - la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale di Forlì - la donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra - per i richiedenti cha siano parenti, affini tra loro (zio/a – nipote, cognato/a, ecc.), (art.87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio Note: SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE: la scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art.162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art.30 legge 228/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso - all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile - al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.) Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione Moduli Collegati al Procedimento Modulo richiesta pubblicazioni di matrimonio Responsabile del procedimento Responsabile Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Fiorini Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Ufficio Stato civile Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Ufficio Stato civile